Il decreto stabilisce quanto segue: i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) al termine dei percorsi del previgente ordinamento, se conseguiti congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello del nuovo ordinamento (secondo la tabella di corrispondenza allegata al decreto).
Presupposto per l’adozione del decreto era l’entrata in ordinamento dei diplomi accademici di II livello, istituti a livello sperimentale dal 2003 e istituzionalizzati a partire dall’A.A. 2019-2019, con l’emanazione dei DM 14/18 e 18/2018.
Il provvedimento ha conseguenze importanti in tema di equipollenzecon le lauree magistrali “al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”. (comma 103 della Legge 228/12)
Per i fini sopra descritti, i Diplomi di previgente ordinamento, rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati –se congiuntial possesso del diploma di scuola secondaria di II grado – sono equipollenti alla Classe LM 45 (Musicologia e beni musicali).
L’equipollenza è valida per i titoli del previgente ordinamento conseguiti entro 31 dicembre 2021, data entro cui tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107bis della Legge 228/12).