Regolamento
votato dai Soci il 20 settembre 2023
Il regolamento dell’associazione è scaricabile al seguente link.
Art. 1
L’ammissione ad associato è deliberata con voto unanime dal Consiglio direttivo. Il Presidente ne dà comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dalla delibera.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro 60 giorni dalla ricevuta della comunicazione.
Il Consiglio direttivo stabilisce entro il 30 novembre l’entità delle quote associative per l’anno successivo. Il Segretario-Tesoriere ne dà comunicazione attraverso il sito web dell’Associazione entro il 31 dicembre successivo. Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa entro il mese di febbraio dell’anno corrispondente. Hanno diritto di voto soltanto gli associati in regola col versamento della quota associativa.
Art. 2
L’Assemblea generale è convocata in seduta ordinaria entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. Ogni tre anni, entro dicembre, essa effettua l’elezione del Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo.
Qualora, in forza dell’art. 12 dello Statuto, la votazione per l’elezione del Consiglio direttivo avvenga per via telematica o epistolare, l’Assemblea generale ne ratifica il risultato.
L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. Deve essere egualmente convocata entro sessanta giorni ogniqualvolta lo richieda la maggioranza del Consiglio direttivo o un decimo degli associati in regola col pagamento della quota. La richiesta deve essere fatta per iscritto al Presidente e deve indicare i punti che si richiede di mettere all’ordine del giorno.
La lettera di convocazione, recante l’ordine del giorno, è spedita agli associati almeno otto giorni prima della riunione. Ad essa sarà allegato, quando incomba l’elezione del Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo, l’elenco degli associati. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora.
Art. 3
Il Consiglio direttivo, nella sua prima seduta, che viene convocata dal membro più anziano di età entro sessanta giorni dalla data dell’avvenuta elezione, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.
Le sedute del Consiglio vengono indette dal Presidente o, su suo mandato, dal Vice Presidente o dal Segretario-Tesoriere almeno otto giorni prima della data fissata, con lettera scritta recante l’ordine del giorno, al quale possono essere aggiunti per motivi d’urgenza nuovi punti soltanto con deliberazione unanime dei presenti. Ai fini della pubblicazione dei periodici «Il Saggiatore musicale» e «Musica Docta», il Consiglio direttivo nomina i Comitati direttivi, i Direttori, le Segreterie di redazione ed eventuali comitati di consulenti. Tali nomine hanno durata triennale e decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’elezione del Consiglio direttivo.
Art. 4
La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo, su decisione del Consiglio direttivo uscente, può venir effettuata per corrispondenza epistolare o telematica.
Nella procedura epistolare, almeno trenta giorni prima della scadenza elettorale fissata dal Presidente in data anteriore a quella prevista per l’Assemblea generale di quello stesso anno, ad ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa viene inviata dal Segretario-Tesoriere una busta ed una scheda elettorale da restituire entro il termine di quindici giorni dalla data d’invio (risultante dal timbro postale), chiusa e priva di segni di riconoscimento, entro altra busta che rechi nome e cognome dell’elettore. Insieme con la scheda elettorale viene inviata a ciascun associato un elenco aggiornato degli associati.
La procedura telematica viene stabilita volta per volta dal Consiglio direttivo uscente di concerto con l’Organo di controllo. Essa deve assicurare la segretezza del voto e consentire la conservazione e archiviazione della documentazione relativa.
Per l’elezione del Consiglio direttivo ogni associato può esprimere non più di due preferenze.
Nel giorno della scadenza elettorale le schede pervenute vengono scrutinate dall’Organo di controllo. Risultano eletti gli associati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, prevale l’associato più anziano d’età.
Redatto il verbale delle elezioni e compilate le liste complete delle preferenze, l’Organo di controllo ne dà immediatamente notizia scritta agli eletti, per gli adempimenti di cui all’art. 3 comma 1 di questo regolamento e all’art. 10 comma 3 dello Statuto. Le schede elettorali (o il printout della votazione per via telematica) vengono sigillate ed archiviate. I risultati delle elezioni vengono comunicati all’Assemblea Generale per la ratifica di cui all’art. 2 comma 2 di questo regolamento e all’art. 8 comma 2 lettera g dello Statuto; ne viene altresì data notizia scritta a tutti gli associati da parte del Segretario-Tesoriere entro un mese dall’avvenuta elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere in seno al Consiglio direttivo.
Art. 5
Il Segretario-Tesoriere tiene aggiornato l’elenco deli associati e notifica agli interessati eventuali morosità entro il mese d’aprile di ogni anno.
Art. 6
L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea Generale. Ciascun associato esprime una preferenza. In caso di parità di voti, prevale l’associato più anziano d’età. Nel caso non risultino eletti tutti i componenti, si procede immediatamente ad elezioni suppletive.
L’Organo di controllo dura in carica tre anni. È presieduto dal membro più anziano d’età. Esso presenta all’Assemblea generale una propria relazione.
L’Organo vigila sulla corretta applicazione del regolamento.
L’Organo funge da commissione elettorale nell’Assemblea generale degli associati. Ove uno o più membri dell’Organo di controllo siano assenti, l’Assemblea provvederà a nominare i sostituti. L’Organo funge altresì da commissione elettorale nello spoglio delle schede per l’elezione del Consiglio direttivo, per le modifiche dello Statuto e del regolamento e per l’eventuale scioglimento dell’Associazione, svolti con modalità epistolare o telematica. In tale funzione esso può farsi sostituire, in parte o in toto, da consiglieri direttivi o da associati da esso a tal uopo designati e invitati.
Art. 7
Per le modifiche di Statuto e di Regolamento, previamente discusse dall’Assemblea generale, e per lo scioglimento dell’Associazione, previamente deliberato dall’Assemblea Generale, vale la procedura epistolare stabilita dall’art. 4, comma 2 di questo regolamento. Il Consiglio direttivo ha facoltà di adottare la procedura telematica, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma 3 di questo Regolamento.
Entro trenta giorni dalla discussione da parte dell’Assemblea generale delle modifiche dello Statuto e del regolamento ad essa proposte dal Consiglio direttivo, il Presidente ne informa per lettera gli associati e indice la procedura di voto con le modalità stabilite dall’art. 4 commi 2 e 3 di questo Regolamento.
Le modifiche di Regolamento sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà degli associati. Entro trenta giorni dalla deliberazione da parte dell’Assemblea Generale dell’eventuale scioglimento dell’Associazione, il Presidente ne informa per lettera gli associati e indice la procedura di voto con le modalità stabilite dall’art. 4 commi 2 e 3 di questo Regolamento.