Statuto sociale
in vigore dal 10 ottobre 2022
Lo statuto dell’associazione è scaricabile al seguente link.
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Art. 1 – Denominazione
È costituita una Associazione denominata “IL SAGGIATORE MUSICALE (ETS)”, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.
Dopo l’iscrizione di questo Statuto al RUNTS o altro omologo Registro previsto dalla legge, l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione l’acronimo “ETS” (Ente del Terzo Settore).
Art. 2 – Oggetto
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione di iniziative culturali ed editoriali, di natura sia scientifica sia didattica, nel campo della musicologia, inclusa la formazione dei docenti nell’ambito della didattica della musica.
Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
In particolare, nell’ambito del raggiungimento del proprio scopo, l’Associazione, tra le sue attività, potrà curare, direttamente o indirettamente, la pubblicazione di un periodico denominato “Il Saggiatore musicale” e del periodico on line “Musica Docta”.
A tal fine potrà costituire comitati tecnici e gruppi di lavoro (quali un Comitato Direttivo dei periodici con annessa segreteria di redazione) valendosi di collaborazioni volontarie per periodi di durata prestabilita.
L’Associazione potrà svolgere e promuovere sia direttamente sia mediante specifici rapporti di committenza qualsiasi attività anche per conto di altri Enti, Società o Istituti, aventi comunque attinenza con il settore della musicologia.
L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, svolgere attività nel settore della musica, dello spettacolo musicale, promuovere lo studio e la diffusione della cultura musicale e musicologica. È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività in campi diversi da quelli sopra elencati.
L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
Art. 3 – Sede
L’Associazione ha sede in Bologna, via Barberia n. 4, presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna.
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è formato:
a) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
b) dagli eventuali contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali erogazioni per servizi prestati dall’Associazione.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 5 – Adesione e attività degli associati
Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono le finalità e gli scopi.
L’ammissione dei nuovi associati è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta dell’interessato indirizzata all’Associazione.
Gli associati hanno obbligo di versamento della quota associativa, devono rispettare le norme dello statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è collegato alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni associato, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto in Assemblea nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
Art. 6 – Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per decesso, per rinunzia e per esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per violazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo, ovvero per la mora superiore a dodici mesi nel pagamento delle quote sociali, o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto all’associato dichiarato escluso, il quale può, entro trenta giorni da tale comunicazione, ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione; l’Assemblea deciderà inappellabilmente.
Art. 7 – Organi dell’Associazione e libri sociali
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– il Vice Presidente
– il Segretario-Tesoriere
– l’Organo di controllo e il revisore dei conti, se nominati o obbligatori per legge.
L’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, se nominato, nonché il Libro dei soci all’Associazione.
Art. 8 – Assemblea dei soci
Gli associati formano l’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto e ove lo ritenga comunque opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l’organo di controllo, anche monocratico, e ne dispone la revoca;
d) approva il bilancio;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
g) ratifica le votazioni di cui all’art. 12 di questo statuto;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Per la validità della costituzione e delle delibere dell’Assemblea ordinaria, salvo per quanto previsto agli artt. 16 et 17 di questo Statuto, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentanti almeno la metà più uno degli associati, e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per la validità della costituzione e delle delibere dell’Assemblea straordinaria, in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti salvo per i casi contemplati dagli art. 16 e 17.
Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati, o la maggioranza del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, mediante avviso scritto inviato a ciascun associato, con raccomandata o via mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio.
La Presidenza dell’Assemblea è assunta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, da persona eletta dall’Assemblea stessa.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di 1 (una) delega.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
– sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 10 – Consiglio direttivo e poteri di amministrazione
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti fra gli associati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente , il Vice Presidente e il segretario-Tesoriere; anche per tali cariche la durata è triennale, con facoltà di rielezione.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo, nel corso dei triennio, venga a mancare per una ragione qualsiasi, subentrerà nella carica il primo dei non eletti, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
– deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
– provvedere alla stesura e alla approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, relazionandone all’Assemblea;
– individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
– stabilire i criteri per i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea;
– deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune;
– determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
– scegliere i Programmi scientifici e delle iniziative culturali ed editoriali;
– stipulare convenzioni o contratti con Enti o Istituzioni, senza necessità di approvazioni o ratifiche Assembleari;
– nominare il Presidente e il Vice Presidente;
– nominare il Segretario-Tesoriere dell’Associazione;
– assumere e licenziare l’eventuale personale dipendente;
– proporre eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento, da sottoporre alla discussione dell’Assemblea, indi al voto dei Soci.
Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo potrà conferire con propria deliberazione deleghe e poteri di rappresentanza ai propri membri, comitati, tecnici e gruppi di lavoro che dovranno rispondere del proprio operato al Consiglio Direttivo, per la trattazione di determinati affari.
Art. 11 – Convocazione e delibere del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta scritta e motivata di due dei suoi componenti, e in ogni caso almeno due volte all’anno.
La convocazione sarà scritta e avverrà almeno otto giorni prima della riunione, tramite messaggio di posta elettronica.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche mediante convocazione telefonica almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
È ammessa la riunione per video o teleconferenza, purché sia garantito il principio della collegialità. In tale caso la riunione s’intende tenuta nel luogo ove è il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri, e tutti i membri dell’organo di controllo, se nominato, e il revisore legale, se nominato, siano presenti o informati della riunione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando è presente la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
Delibera in ogni caso a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati a partecipare i membri dell’organo di controllo e il revisore legale.
Art. 12 – Votazioni
Le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo, per la modifica dello Statuto e del Regolamento e per lo scioglimento dell’Associazione si possono svolgere in via telematica od epistolare.
Art. 13 – Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati.
Il Presidente ha altresì il compito di sovraintendere all’esecuzione delle delibere dei predetti organi e provvede alla direzione e alla gestione tecnico-amministrativa dell’Associazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, con tutti i poteri di cui il Presidente dispone, disgiuntamente l’uno dall’altro.
Il segretario Tesoriere provvede alla tenuta dei libri e alla gestione tecnico-amministrativa dell’Associazione.
Art. 14 – Organo di controllo e Revisore legale
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone (probiviri). Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.lgs. 117/2017.
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Art. 15 – Bilancio
L’esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo a norma di legge.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2 dello statuto.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 16 – Modifiche
Le modifiche dello Statuto si effettuano con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, previa discussione delle proposte di modifica da parte dell’Assemblea.
Art. 17 – Durata ed estinzione dell’Associazione
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
L’Associazione si estingue:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto gli scopi;
b) per le cause di cui all’art. 27 Cod. Cv.;
c) per le altre cause previste dalla legge.
L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore.
Art. 18 – Arbitrato irrituale
La soluzione di qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione e gli associati, anche in relazione o in connessione con il presente statuto ivi incluse, ma non in via limitativa, quelle inerenti all’interpretazione e all’esecuzione, alla validità e all’efficacia dello Statuto, sarà risolta in via irrituale da tre arbitri amichevoli compositori riuniti in collegio arbitrale con sede a Bologna, due dei quali designati dalle parti ed il terzo designato dai primi due arbitri d’accordo tra loro. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo arbitro, questi sarà designato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.
Art. 19 – Norma di chiusura
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.